Appartamento all'asta Fara Filiorum Petri (CH) Via Via di Rapino 30
Terreno in zona agricola, dell'estensione di circa mq. 1510 con soprastante fabbricato di abitazione in due piani fuori terra e uno interrato, comprendente un'abitazione in piano terra (rialzato) con annessa piccola cantina al piano seminterrato, un'abitazione in piano primo sottotetto (da considerare urbanisticamente costituita da locali non abitabili/soffitta), una rimessa sempre in piano terra con annessa tettoia. Sull'area stessa insistono inoltre, e sono compresi nella vendita, un fabbricato in muratura di mattoni, privo di rifiniture, ad uso di magazzini e un altro piccolo fabbricato, sempre in muratura di mattoni, in cattive condizioni e segni di dissesto, comprendente stalla e pollaio. Il tutto a confine con Via di Rapino, propr. *** DATO OSCURATO *** a due lati, propr. *** DATO OSCURATO ***, salvo altri. In Catasto Fabbricati i beni sono contraddistinti al foglio 10 del Comune di Fara Filiorum Petri con le particelle n. 3500 sub 1, Via Mandrone, piano T, Cat. C/6, cl. 3, mq. 17, R. C. € 37,75 (la rimessa), n. 3500 sub 2, Via Mandrone, piani T-1S. Cat. A/3, cl. 2, vani 7, R. C. € 469,98 (l'abitazione in piano terra con la cantina); n. 3500 sub 3, Via Mandrone n. 30/A, piano 1, Cat. A/3, cl. 2, vani 7, R. C. €.469,98 (l'unità al piano primo). Destinazione urbanistica dei terreni: E1 (attività agricola normale). Gli immobili sono gravati da uso civico demaniale legittimato. Per l'unità sub 1 non sussiste conformità catastale; i fabbricati ad uso magazzino e stalla-pollaio non sono denunciati in Catasto e devono essere accatastati previo tipo mappale per inserimento in mappa. Inoltre l'intestazione catastale della particella n. 3500 sub 2 non è aggiornata. I beni sono inoltre gravati da numerose difformità, la maggior parte delle quali non sanabili, e pertanto si devono prevedere, oltre alle pratiche edilizie per le sanatorie ove possibile, diverse demolizioni (della rimessa con la tettoia, dei corpi magazzino e stalla/pollaio), la chiusura della cantina da rendere inaccessibile, ripristino della soffitta al piano primo, la regolarizzazione della gradinata esterna, con interventi anche di tipo strutturale; inoltre per l'aumentata altezza del tetto per l'unità sub 3 è applicabile la sanzione prevista dall'art. 34, comma 2, D.P.R.380/2001, con la quale non si consegue sanatoria dell'unità che rimane non commerciabile.