Negozio all'asta Roma (RM) Via Giuseppe Giunchi, 11, 00166 La Massimina-Casal Lumbroso RM, Italia
Diritto di superficie (quota pari ad 1/1) di locale commerciale-della durata di anni 99 decorrenti dalla data di stipula della convenzione ( in seguito citata) del 30 aprile 1997 scala A, e, precisamente: Locale negozio, posto al piano terra, della superficie catastale totale di mq 103, costituito in planimetria catastale da un unico vano principale con antibagno e bagno, ma attualmente suddiviso da pareti divisorie modulari in metallo, pannelli opachi e vetro, in un vano principale adibito ad ingresso ed ufficio, due vani senza finestra adibiti ad uffici, un vano con finestra di luce adibito ad ufficio, un vano adibito a magazzino senza finestra, servizi igienici costituiti da un antibagno e due box WC senza finestra. Confinante con negozi contraddistinti dai subalterni 4 e 30, bene comune non censibile, vano scala (subalterno 2), area comune portico lastricato (subalterno 566), salvo altro. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma - Fg. 410, Part. 3160, Sub. 3, Zc. 6, Categoria C1, classe 5, consistenza 96 mq, superficie catastale 103 mq, Rendita catastale 1467,56, piano T. Regolarità urbanistico/edilizia: l'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare è stato costruito nell'ambito del secondo piano per l'edilizia economica e popolare (II PEEP), predisposto dal Comune di Roma per l'attuazione della legge 18 aprile 1962 n. 167, approvato con deliberazione della Giunta Regionale dei Lazio n. 7387 dell'1 dicembre 1987, specificamente nell'area interessata dal Piano di Zona B25 "Massimina", di cui al momento si conosce la 'variante ter', approvata con Deliberazione C.C. n. 153 del 04/08/2004. Le aree edificabili comprese nel piano di zona B25 "Massimina” sono state espropriate ed acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di Roma ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 968/99 del 30/06/1999, successivamente rettificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 151/2000 del 06/03/2000, e successivo decreto ricognitivo di esproprio emesso con Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. 3/2013 del 18/01/2013, trascritto il 12/06/2014, Registro generale n. 65697, Registro particolare n. 43546, avente ad oggetto, tra l'altro e per quanto di interesse, il terreno identificato alla Sezione D Foglio 410 Particella 3160 ex 3003 ex 2966 ex 32. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 4 luglio 1994 ed altre precedenti, e successiva convenzione del 29 aprile 1997, debitamente registrata e trascritta in Roma 1 il 30 aprile 1997, reg. gen. 25871, reg. part. 15778, il Comune di Roma (ora Roma Capitale) ha concesso il diritto di superficie sulle aree destinate all'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in Roma, comprese nel piano di zona B25 - Massimina. Per la costruzione del fabbricato in cui è ubicata l'unità immobiliare pignorata è stata rilasciata dal Comune di Roma la concessione edilizia n. 46/C.A. del 19 dicembre 1994 (prot. 40599/1994) e le successive varianti n. 15102 del 1995, n. 14698 del 1996, n. 19102 del 1997 e n. 167/CS del 24 ottobre 1997. Per l'ottenimento della concessione edilizia n. 46/C.A. è stato stipulato l'atto d'obbligo del 21/10/1994, trascritto il 25/10/1994 al n. 37093 di formalità, relativo a destinazione d'uso locali piano servizi e piano interrato, portico stamponato, parcheggio condominiale e pubblico, verde, giardino pensile, alberature. E’stato richiesto il rilascio del certificato di agibilità con nota in data 21 maggio 1998 prot. Comune di Roma Dipartimento VI n. 0025326. Non sono stati reperiti altri titoli edilizi. Non è stato reperito il certificato di agibilità. E’ necessario attivare le necessarie procedure di acquisizione dei titoli edilizi in sanatoria, per modifiche ai prospetti, presumibilmente in fase di costruzione del fabbricato, e diversa distribuzione degli spazi interni, causata dalla suddivisione dell’originario unico vano principale con pareti divisorie modulari in metallo, pannelli opachi e vetro, e dallo spostamento dei servizi igienici. I costi per i ripristini, gli oneri e le sanzioni connesse alle regolarizzazioni sono stati detratti dal valore di stima e sono ad esclusivo carico e cura dell’aggiudicatario; inoltre, per quanto evidenziato nella relazione dell’esperto, gli immobili non residenziali non soggiacciono alla disciplina dell’affrancazione, poiché le disposizioni di cui all’art. 35 della L. 865/1971 prevedono, al comma 8, lettera e), che solo relativamente agli “alloggi” è possibile l’inserimento, in ambito convenzionale, di criteri per la “determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione e per la determinazione del prezzo di cessione”. L’acquirente potrà essere chiamato a versare a Roma Capitale l'eventuale conguaglio relativo al costo definitivo di acquisizione dell’area, quale natura giuridica di obbligazione propter rem - gravante via via sui titolari di diritti reali sui beni - derivante dall’art. 35, comma 12, l. n. 865/1971.