Immobile all'asta Roma (RM) Via Agostino Mitelli, 70, 00133 Roma RM, Italia
Quota pari al 100% del diritto di proprietà superficiaria, ex art. 35 L. 865/71 e L. 457/78, per la durata di 99 anni decorrenti dalla Convenzione del 2-15/05/1983 oltre citata, di porzione di fabbricato condominiale facente parte del complesso edilizio sito in Comune di Roma, piano di zona n. 22, “Tor Bella Monaca” Comparto R2, con accesso da via Agostino Mitelli n. 70, e precisamente: - unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al piano sesto della scala “E”, distinta con il n. 13, catastalmente composta da: ingresso, disimpegno, soggiorno, tre camere, due bagni e cucina e due balconi. A confine con: appartamento int. 11 della scala D vano scala E, affaccio su via Agostino Mitelli, affaccio su corte, salvi altri e diversi confini. Censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 664, part. 2951, sub. 62, z.c. 6, via Agostino Mitelli n. 70 piano 6 int. 13 scala E, cat. A/3, cl. 2, vani 6, superf. cat. tot. mq 107 – escluse aree scoperte 104, r.c. € 852,15. Stao dei luoghi, regolarità urbanistica, regolarità edilizia, trascrizioni non cancellabili come in perizia e in avviso di vendita. In merito alla Convenzione edilizia citata in perizia e in avviso di vendita – da ritenersi, con la partecipazione all’asta, integralmente citata e accettata in tutti i patti, clausole, condizioni e limitazioni in essa contenute – e ai vincoli soggettivi e oggettivi da essa derivanti si precisa che, da essa risulta che la società costruttrice/concessionaria ha in corso un contributo ai sensi dell’art. 41 della Legge n. 457 del 5/08/1978, informazione però non confermata dagli Enti interpellati. Si precisa, inoltre, che originariamente al bene sopra descritto era asservito, da vincolo di pertinenzialità, il box auto sub. 97, box venduto separatamente prima dell’acquisto da parte dell’attuale parte esecutata. Detta circostanza, tra le altre, determina l’impossibilità di procedere all’affrancazione dal prezzo di massima cessione, ragione per cui il bene viene stimato al medesimo prezzo di massima cessione. Si segnala ad ogni buon conto, per i successivi trasferimenti, una nota del 3/04/2023 della Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica – inviata al Consiglio Nazionale del Notariato, nella quale si legge: “Ai fini della tutela della contribuzione pubblica, è necessario che negli atti di rogito di trasferimento del bene realizzato in regime di edilizia residenziale agevolata, ivi compresi quelli susseguenti all’affrancazione di cui all’art. 31 comma 49 – bis Legge n. 448/98, venga data adeguata evidenza alla permanenza dei vincoli gravanti sulle unità immobiliari, con specifico riferimento al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 16 Legge regionale n. 12/1999 in capo all’avente causa. Tale esigenza potrà realizzarsi recando menzione negli atti pubblici notarili dell’opzione da parte dell’acquirente dell’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi ovvero, in assenza di questi, dell’avvenuta restituzione del contributo pubblico da parte del venditore all’Ente finanziatore. Tale necessità trova peraltro ragion d’essere nella ratio della normativa (comma 2 art. 20 legge 17 febbraio 1992, n.179, Legge 5 agosto 1978) e nei provvedimenti amministrativi adottati e trasmessi a codesto Organo. Pertanto, in relazione ai soli interventi di edilizia agevolata, si rende necessaria, da parte dei Notai roganti, la trasmissione degli atti dispositivi alla scrivente Amministrazione.” Gli impianti idrico, termico ed elettrico non sono attestati di conformità. Non è stato possibile redigere Ape. Il bene è libero, all’interno vi sono beni mobili che verranno asportati dal custode su indicazione del Curatore dell’Eredità giacente nominato. Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti