Fabbricato industriale all'asta Porto Torres (SS) Zona Industriale La Marinella Strada Provinciale 34
Lotto Unico: Complesso industriale ubicato in Porto Torres (SS) – Zona Industriale La Marinella, piano T, 1, Porzione di fabbricato ad uso industriale con annessa area cortilizia, composta da un fabbricato ad un piano destinato alla produzione di pallets, ed una palazzina ad esso collegata, posta su due piani fuori terra a servizio dell'attività. Il complesso si trova nella zona industriale di Porto Torres - La Marinella sulla Strada Provinciale 34. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 12, Part. 395, Sub. 1, Zc. 1, Categoria D1 L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1). L'immobile risulta edificato in forza dei seguenti provvedimenti: rilasciati dal Comune di Porto Torres, e precisamente:- denuncia per opere edilizie numero 2328 del 4 dicembre 1968; - licenza edilizia numero 3167, rilasciata in data 20 dicembre 1972; - licenza edilizia numero 3838, rilasciata in data 13 marzo 1976; - concessione edilizia numero 6537, rilasciata in data 19 ottobre 1988; - concessione edilizia numero 7013, rilasciata in data 7 aprile 1990; - concessione edilizia numero 7280, rilasciata in data 7 agosto 1991. Agibilità rilasciata dal Comune di Porto Torres in data 21 dicembre 1993; Per successivi lavori, è stata presentata in data 16 novembre 2010 al SUAP del Comune di Porto Torres la relativa dichiarazione autocertificativa DUAAP, protocollata dal medesimo Sportello in pari data, e portante il numero di protocollo 25669; in data 4 aprile 2018 è stata presentata, presso il competente SUAP del Comune di Porto Torres, pratica telematica avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato in oggetto. Destinazione Urbanistica: Piano Regolatore Territoriale ASI, Azzonamento: Petrolchimica NTA PRT (Artt. 10) (P.G. 5) sito di interesse Nazionale: Area SIN Art. 10.Lotti per industrie chimiche, petrolchimiche e per la produzione di energia elettrica ( impianti termoelettrici o l'energia eolica ). Le recinzioni dei lotti devono distare metri 10 dal bordo delle carreggiate dell e strade di lottizzazione; in corrispondenza dei cancelli dì ingresso e per 10 metri a destra ed a sinistra dei medesimi sono obbligatori arretramenti ulteriori di metri 10. I lotti così recintati possono essere coperti da fabbricati, torri, silos, ciminiere, senza limiti di altezza; ogni costruzione deve distare almeno metri 8 dal le recinzioni; la somma delle superfici coperte da costruzioni di qualsiasi tipo non deve superare i 2/3 della superficie di ciascun lotto calcolata all' interno delle recinzioni. Sono ammessi fabbricati o parti di fabbricati per uffici nella misura indispensabile alla direzione e all'amministrazione delle attività di fabbrica. All'interno dei lotti destinati ad impianti chimici e petrolchimici è ammessa la costruzione di depositi e magazzini nellamisura necessaria al ciclo produttivo dell'impianto. Quando un lotto viene suddiviso per accogliere impianti diversi, per ciascuna parte valgono interamente l e norme stabilite nel presente articolo; altrettanto vale se più lotti contigui sono accorpati per contenere un unico impianto Esiste una piccola tettoia in legno facilmente ed immediatamente removibile o sanabile sotto il profilo urbanistico. Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti al quale si rimanda.