Immobile all'asta Roma (RM) Via Michele Mercati, 42, 00197 Roma RM, Italia
Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà di porzione di fabbricato condominiale sito in Comune di Roma, quartiere Pinciano, Via Michele Mercati n. 42, e precisamente: - unità immobiliare ad uso civile abitazione posta ai piani 2 – S1, contraddistinta con l’int. 6, catastalmente composta da: ingresso, ripostiglio, disimpegni, tre camere, bagno, cucina, lavanderia e un balcone; - con annessa cantina al piano S1 priva di numerazione. A confine con: appartamento int. 7, appartamento int. 8, distacchi per più lati, salvi altri e diversi confini (l’appartamento); corridoio di accesso, cantine proprietà di terzi per due lati, salvi altri e diversi confini (la cantina). Il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 546, part. 174, sub. 7, via Michele Mercati n. 42 int. 6 piano 2 –S1, z.c. 3, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, r.c. € 1.745,62. Il fabbricato di cui fa parte il bene sopra descritto è stato edificato in forza di progetto n. 22468 del 1948 e successiva licenza edilizia n. 13968 del 11/11/1948. Non è stato reperito il certificato di agibilità. Lo stato dei luoghi è conforme alla planimetria catastale, ma non al progetto assentito oltre citato per le seguenti sostanziali difformità urbanistiche: - modifica generica di alcuni muri di tamponatura con spostamento di alcuni vani finestra; - balconi realizzati in minore consistenza; - corpo scala di forma differente e di maggiori dimensioni; - ingresso di forma differente e di maggiori dimensioni - diversa distribuzione degli spazi interni modifiche eseguite presumibilmente in corso d’opera. Le suddette difformità urbanistiche, implicando una evidente difformità dell’immobile (es. balcone realizzato con minore consistenza e corpo scala di forma differente e di maggiori dimensioni), salva diversa valutazione degli organi preposti, potranno essere regolarizzate mediante SCIA in accertamento di conformità ad un costo non preventivamente quantificabile e di cui si è tenuto conto nella stima del bene, salva verifica della doppia conformità strutturale, quest’ultima non appurata dall’esperto stimatore in quanto trattasi di accertamento da estendere presumibilmente all’intero fabbricato. Non è, comunque, possibile escludere che l'Amministrazione, previo necessario e doveroso accertamento esteso all'intero organismo edilizio, e all'esito di indagini e verifiche specialistiche sulle strutture, contesti la realizzazione di opere costituenti "VARIAZIONI ESSENZIALI" (art. 32 D.P.R. 380/2001 e art. 17 L.R. 15/2008) al progetto originario e pertanto sanzionabili, ai sensi dell'art. 31 DPR 380/2001 e dell'art. 15 L.R. 15/2008. Destinazione urbanistica, eventuali vincoli, stato d’uso e beni comuni, oneri e arretrati condominiali, formalità pregiudizievoli come in perizia. Gli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento non sono attestati di conformità. Non è stato possibile redigere l’Ape. Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti. Il bene è nella disponibilità del debitore che vi abita. Verrà liberato con il decreto di trasferimento